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La vedova separata non beneficiava dell’assegno di mantenimento al momento del decesso dell’ex coniuge. Per questo le è stato negato dalla Corte d’Appello la pensione di reversibilità. Per la Cassazione però il ricorso della donna è fondato e merita accoglimento.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286/1987 ha stabilito che la pensione di reversibilità “va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.” La Consulta, con la sentenza suddetta ha precisato infatti che non è “più giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.”

Per la Cassazione la legge n. 903/1965 predispone una tutela previdenziale con la finalità “di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.”

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